IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del  12  ottobre
2017,  relativo  all'attuazione  di   una   cooperazione   rafforzata
sull'istituzione della Procura europea («EPPO»); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Visto l'articolo 4 della legge 4  ottobre  2019,  n.  117,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2018; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9,  con  il  quale
sono state emanate le disposizioni per l'adeguamento della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/1939  del
Consiglio, del  12  ottobre  2017,  relativo  all'attuazione  di  una
cooperazione  rafforzata  sull'istituzione  della   Procura   europea
«EPPO»; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 febbraio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° maggio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 2  febbraio
                             2021, n. 9 
 
  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.  9,  dopo  l'articolo
17, e' inserito il seguente: 
    «Art. 17-bis (Conservazione della  documentazione  relativa  alle
intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura
europea). - 1. I verbali e  le  registrazioni  delle  intercettazioni
eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato  la
sua competenza, nonche'  ogni  altro  atto  ad  esse  relativo,  sono
conservati integralmente in un  apposito  archivio  nazionale  tenuto
sotto la  direzione  e  la  sorveglianza  esclusive  del  procuratore
europeo o, nei casi  previsti  dall'articolo  16,  paragrafo  7,  del
regolamento,  dal  procuratore  europeo   delegato   nominato   quale
sostituto del procuratore europeo dal collegio della Procura europea. 
  2.  Il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il  procuratore  capo
europeo, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione istituisce, con proprio decreto, l'archivio  di
cui al comma 1 e disciplina le modalita' di conservazione dei dati  e
di accesso all'archivio  medesimo  da  parte  dei  soggetti  indicati
dall'articolo  89-bis,  comma  3,  delle  norme  di  attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale  mediante
le  postazioni  istituite  presso  gli  uffici  di  procura  indicati
all'articolo 10.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si  riporta   il   testo   dell'articolo   76   della
          Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'articolo 87 della Costituzione,  al  quinto  comma,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi). -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio,  del  12
          ottobre 2017, relativo all'attuazione di  una  cooperazione
          rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»),
          e' pubblicato nella GUUE 31 ottobre 2017, n. L 283. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  4
          ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018): 
              «Art. 4 (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni  delregolamento  (UE)
          n. 2017/1939, relativo all'attuazione di  una  cooperazione
          rafforzata  sull'istituzione  della   Procura   europea   -
          "EPPO"). - 1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  entro
          nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale
          alregolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12  ottobre
          2017,   relativo   all'attuazione   di   una   cooperazione
          rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"). 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro della giustizia, di concerto  con  i  Ministri
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          dell'economia e delle finanze. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                a) individuare l'autorita' competente a designare,  a
          norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)
          2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore  europeo
          nonche' i criteri e le modalita' di selezione che  regolano
          la designazione e il relativo procedimento; 
                b) individuare, ai sensi dell'articolo 13,  paragrafo
          2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorita' competente a
          concludere  con  il  procuratore  capo  europeo   l'accordo
          diretto a individuare il  numero  dei  procuratori  europei
          delegati nonche' la ripartizione funzionale e  territoriale
          delle competenze tra gli stessi;  individuare  altresi'  il
          procedimento  funzionale   all'accordo   e   apportare   le
          necessarie  modifiche  alle  disposizioni  dell'ordinamento
          giudiziario dirette a costituire presso uno o  piu'  uffici
          requirenti l'ufficio per la  trattazione  dei  procedimenti
          relativi ai reati di cui all'articolo  22  del  regolamento
          (UE) 2017/1939; 
                c)  individuare,  ai  sensi  dell'articolo   17   del
          regolamento  (UE)  2017/1939,  l'autorita'   competente   a
          designare i  candidati  al  posto  di  procuratore  europeo
          delegato ai fini della nomina  da  parte  del  collegio  su
          proposta del procuratore capo europeo, nonche' i criteri  e
          le modalita' di selezione che regolano la designazione; 
                d)  coordinare   le   disposizioni   dell'ordinamento
          giudiziario in materia di  attribuzioni  e  di  poteri  dei
          titolari  degli  uffici  del  pubblico  ministero  con   le
          disposizioni delregolamento (UE) 2017/1939  in  materia  di
          competenze del collegio, in modo da preservare i poteri  di
          supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO
          nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del
          medesimo  regolamento  (UE)  e   garantire   la   coerenza,
          l'efficienza e l'uniformita' della politica in  materia  di
          azione penale dell'EPPO; 
                e)   integrare   le   disposizioni   dell'ordinamento
          giudiziario che prevedono  la  trasmissione  di  copia  del
          decreto motivato di avocazione al Consiglio Superiore della
          Magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati,
          prevedendo un'analoga trasmissione nel  caso  di  decisione
          motivata  da  parte  del  procuratore  europeo   ai   sensi
          dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939; 
                f)   adeguare   le   disposizioni    dell'ordinamento
          giudiziario alle norme  delregolamento  (UE)  2017/1939  in
          materia di: competenze del collegio  dell'EPPO;  poteri  di
          controllo e di indirizzo  della  camera  permanente  e  del
          procuratore   europeo   incaricato   della    supervisione;
          esercizio   della   competenza   dell'EPPO;    poteri    di
          riassegnazione, riunione e separazione dei  casi  spettanti
          alla camera permanente; diritto  di  avocazione  dell'EPPO;
          poteri della  camera  permanente  in  ordine  all'esercizio
          dell'azione  penale,  all'archiviazione  del  caso  e  alle
          procedure semplificate di azione penale; 
                g)   adeguare   le   disposizioni    dell'ordinamento
          giudiziario alle norme del regolamento (UE)  2017/1939  che
          disciplinano la rimozione  dall'incarico  o  l'adozione  di
          provvedimenti disciplinari nei  confronti  del  procuratore
          nazionale  nominato  procuratore   europeo   delegato,   in
          conseguenza  dell'incarico  rivestito   nell'EPPO,   e   in
          particolare: 
                  1) prevedere che  i  provvedimenti  adottati  dalla
          sezione  disciplinare   del   Consiglio   Superiore   della
          Magistratura che comportino la rimozione  dall'incarico  o,
          comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di  un
          procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato
          per  motivi  non  connessi  alle  responsabilita'  che  gli
          derivano dalregolamento (UE) 2017/1939siano  comunicati  al
          procuratore  capo  europeo  prima   che   sia   data   loro
          esecuzione; 
                  2) prevedere clausole di  salvaguardia  analoghe  a
          quelle di cui al numero 1)  a  fronte  di  qualsiasi  altra
          procedura di  trasferimento  di  ufficio  che  comporti  la
          rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato; 
                h)  coordinare   le   disposizioni   dell'ordinamento
          giudiziario in materia di valutazioni  di  professionalita'
          con   le   norme   delregolamento   (UE)   2017/1939    che
          attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo
          europeo, l'adozione di norme sui criteri  di  rendimento  e
          sulla  valutazione  dell'insufficienza  professionale   dei
          procuratori europei  delegati,  in  modo  da  integrare  la
          disciplina   procedimentale   nazionale   in   materia   di
          valutazioni   di   professionalita',   facendo   salve   le
          prerogative   del   collegio   dell'EPPO   e    regolandone
          l'incidenza sul procedimento di valutazione interno; 
                i)   apportare   le   necessarie    modifiche    alle
          disposizioni  processuali  al  fine  di  prevedere  che   i
          procuratori europei delegati svolgano le funzioni  indicate
          dall'articolo 51 del codice di procedura  penaledinanzi  al
          tribunale ordinariamente competente per i  delitti  di  cui
          alladirettiva (UE) 2017/1371; 
                l) prevedere che il procuratore europeo delegato,  in
          relazione ai delitti attribuiti alla competenza  dell'EPPO,
          svolga le sue funzioni in collegamento  e  d'intesa,  anche
          mediante acquisizione e scambio  di  informazioni,  con  il
          procuratore europeo  che  supervisiona  le  indagini  e  si
          attenga alle  direttive  e  alle  istruzioni  dallo  stesso
          impartite; 
                m)   prevedere   che,   nel    caso    di    indagini
          transnazionali,  il  procuratore  delegato  cooperi  con  i
          procuratori delegati degli altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  mediante  scambio  di  informazioni  e  presti  la
          richiesta  assistenza,  salvo  l'obbligo  di  segnalare  al
          procuratore europeo  incaricato  della  supervisione  e  di
          consultare il procuratore delegato richiedente se: 
                  1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore
          manifesto e rilevante; 
                  2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro
          il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi; 
                  3) un atto di indagine  diverso  e  meno  intrusivo
          consenta di  conseguire  gli  stessi  risultati  di  quello
          richiesto; 
                  4) l'atto di indagine richiesto o da  eseguire  non
          sia previsto dal diritto nazionale; 
                n) prevedere che il pubblico  ministero,  quando  sia
          stato  informato  dell'avvio  del   procedimento   di   cui
          all'articolo  27  del  regolamento  (UE)  2017/1939,  possa
          adottare e richiedere  atti  urgenti  fino  all'intervenuta
          decisione sull'avocazione da parte  dell'EPPO,  astenendosi
          dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio; 
                o) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di
          avocazione delle indagini da parte dell'EPPO,  il  pubblico
          ministero  trasmetta  gli  atti  all'EPPO  secondo   quanto
          stabilito dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939; 
                p) prevedere  che  il  procuratore  europeo  delegato
          svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di
          impugnazione; 
                q) in relazione ai delitti di cui alladirettiva  (UE)
          2017/1371,  prevedere   come   obbligatoria   la   denuncia
          all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331
          del  codice  di  procedura  penale,  nonche'  l'obbligo  di
          informazione in relazione ai medesimi delitti da parte  del
          pubblico ministero in ogni fase del procedimento,  al  fine
          dell'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'articolo  27  del
          regolamento (UE) 2017/1939; 
                r)  apportare  ogni  opportuna  modifica  alle  norme
          processuali  e  ordinamentali  al  fine   di   dare   piena
          attuazione alle previsioni delregolamento  (UE)  2017/1939,
          con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente
          applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti  con
          quanto in esso  previsto,  prevedendo  anche  l'abrogazione
          delle disposizioni incompatibili con quelle  contenute  nel
          citatoregolamento (UE) 2017/1939. 
              4.  Fino  alla  data  di  entrata   in   vigore   delle
          disposizioni adottate in attuazione del criterio di  delega
          di cui  al  comma  3,  lettera  a),  la  procedura  per  la
          designazione, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE)
          2017/1939, di tre candidati al posto di procuratore europeo
          e' regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8. 
              5.  Le  domande  per  la  candidatura   al   posto   di
          procuratore europeo sono proposte  al  Consiglio  Superiore
          della Magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in
          possesso    almeno    della    quarta    valutazione     di
          professionalita',  anche  se  collocati  fuori  dal   ruolo
          organico della magistratura. 
              6. Il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  e  il
          Ministro  della  giustizia,  al  quale  le   domande   sono
          inoltrate, procedono  autonomamente  alla  valutazione  dei
          candidati nel rispetto dei criteri di cui  al  paragrafo  1
          del citato articolo 16 del regolamento (UE)  2017/1939.  Il
          Ministro  della  giustizia  trasmette  la  graduatoria  dei
          candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio
          Superiore della Magistratura  che,  qualora  le  condivida,
          provvede  alla  designazione  e   trasmette   il   relativo
          provvedimento  al  Ministro  della  giustizia  perche'   lo
          comunichi agli organi dell'EPPO. 
              7. Quando il Consiglio Superiore della Magistratura non
          condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della
          graduatoria  di  cui   al   comma   6,   restituisce,   con
          provvedimento  motivato,  gli  atti   al   Ministro   della
          giustizia.  Entro  quindici  giorni   il   Ministro   della
          giustizia puo', alternativamente: 
                a)   trasmettere   al   Consiglio   Superiore   della
          Magistratura una  proposta  di  graduatoria  conforme  alle
          valutazioni del medesimo Consiglio; 
                b) invitare, con  richiesta  motivata,  il  Consiglio
          Superiore  della  Magistratura  a   rivedere   le   proprie
          valutazioni. 
              8. Ricevuta la proposta o  la  richiesta  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 7, il Consiglio  Superiore  della
          Magistratura  provvede  in  ogni  caso  alla  designazione,
          fornendo  specifica   motivazione   quando   non   aderisce
          all'invito  di   cui   alla   medesima   lettera   b).   Il
          provvedimento di designazione e'  comunicato  a  norma  del
          comma 6. 
              9. Al magistrato nominato procuratore europeo ai  sensi
          dell'articolo 16, paragrafi 2 e  3,  del  regolamento  (UE)
          2017/1939 non  si  applicano  i  commi  68,  69,  71  e  72
          dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
              10. Per l'attuazione della delega di  cui  al  presente
          articolo e' autorizzata la spesa di euro 88.975 per  l'anno
          2020 e di euro 533.848 annui a  decorrere  dall'anno  2021,
          cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
          per  il  recepimento  della  normativa  europea,   di   cui
          all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante
          «Disposizioni per l'adeguamento della  normativa  nazionale
          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/1939   del
          Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione  di
          una cooperazione rafforzata sull'istituzione della  Procura
          europea  "EPPO"»,  come  modificato  dall'articolo  1   del
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5
          febbraio 2021, n. 30.